Se l’Asp non può garantire prestazioni necessarie e urgenti deve rimborsare le spese sostenute per le visite private: il caso a Cosenza

Il principio sancito dalla Cassazione richiamato nella decisione che ha ordinato all’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza di rimborsare i costi sostenuti da una coppia per sottoporre il figlio minore con disturbo autistico al trattamento Aba nelle terapie cognitivo comportamentali.
In tema di assistenza sanitaria, le prestazioni necessarie ed urgenti rientranti nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza, anche se effettuate in strutture non convenzionate e senza la preventiva autorizzazione dell’Asp, devono comunque gravare sul sistema sanitario pubblico nazionale in quanto «dovendo essere salvaguardata la salute in maniera effettiva, il relativo onere non può essere fatto gravare sul paziente, che ha, quindi, direttamente diritto al rimborso della spesa sostenuta». È il principio sancito dalla Cassazione e richiamato in una sentenza pronunciata dal Tar Calabria con la quale i giudici amministrativi hanno condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza a somministrare a un minore autistico il trattamento riabilitativo cognitivo e comportamentale denominato Aba in forma diretta, ovvero erogando direttamente il servizio, oppure in forma indiretta e quindi mediante rimborso delle spese sostenute per accedere al trattamento presso una struttura privata.

In questi termini il tribunale amministrativo di Catanzaro è entrato nel merito di un ricorso presentato da una coppia, assistita legalmente dall’avvocato Carmelo Salerno del foro bruzio, per ottenere il rimborso di 12. 767 euro ovvero delle spese sostenute e debitamente documentate, per sottoporre il proprio figlio minore al trattamento Aba prescritto dalla Unità operativa Complessa di neuropsichiatria infantile dell’Azienda ospedaliera universitaria di Messina che aveva anche diagnosticato nel piccolo un disturbo dello spettro autistico associato a grave disturbo di linguaggio e disabilità intellettiva non verbale.
Già in sede cautelare il Consiglio di Stato si era espresso in tale direzione con l’emissione di una ordinanza nel settembre 2024, con cui nell’interesse della salute del bambino, era stata imposta l’immediata erogazione del trattamento all’Asp di Cosenza in forma diretta oppure tramite rimborso spese.
Fonte APRI
