Lavoro e Autismo con le agevolazioni ed opportunità di assunzioni e crescita per le aziende previste dal DL 146/2021

E’ una norma che sembra ancora essere passata inosservata ma, in realtà rappresenta una buona prassi evolutiva anche nella concezione del sistema di partecipazione delle persone con autismo alla vita produttiva della nazione. Non in forma assistenzalistica, intendiamoci, altrimenti non ne avremmo neanche parlato. Ma in forma propulsiva verso un sistema di supporto alle aziende per l’adozione di forme di sviluppo delle proprie attività che, inevitabilmente, riguardano anche lo sviluppo di quei domini della Qualità della Vita che impattano in maniera importante sulle persone con autismo in età adulta: pensiamo al sistema delle relazioni interpersonali, al benessere emozionale, al benessere materiale a anche all’autodeterminazione ed al self-direct-support.

Il DL 146/2021 ha previsto una norma specifica all’art. 12-quinquies, che introduce una serie di innovative “disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in start-up a vocazione sociale”.

Iniziamo col dire che l’introduzione di questa norma sembra avere una portata evolutiva importante perchè, dal punto di vista giuridico e della contabilità dello Stato, finanzia una serie di interventi agevolativi attraverso una corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Quest’ultimo è il fondo previsto per la copertura degli oneri contributivi a carico delle aziende che ricorrono all’assunzione di persone con disabilità. Possiamo affermare che, nella grandissima parte dei casi, tali tipologie di assunzioni avvengono solo ed esclusivamente quando le aziende si ritrovano ad essere obbligate all’assunzione di persone con disabilità, e cioè quando superano il limite di 15 dipendenti già in essere. E così via, ogni 15 dipendenti, in modo che il rapporto tra lavoratori con disabilità e totale della forza lavoro aziendale, sopra le 50 unità, sia almeno del 7%. E’ ovvio che la portata della Legge 68/1999 (e del relativo Fondo che sgrava alle aziende sulla quota contributiva da versare) è ormai obsoleta perchè fondata su un obbligo di rispetto di vincoli numerici. E quindi non su una opportunità.

E infatti l’opportunità è, in linea di principio, oggi rappresentata dalla riduzione del Fondo della legge 68/1999 previsto per le cosiddette “assunzioni obbligatorie” dal Ministero del Lavoro, per finanziare, invece, una serie di interventi agevolativi per le aziende che intendono puntare sullo sviluppo di forme di partecipazione attiva alla propria gestione produttiva con il coinvolgimento di persone con Autismo nella propria forza lavoro. Soprattutto questa caratteristica riveste grande importanza. Perchè per la prima volta gli Autismi sono affrontati riguardo al tema impellente del lavoro, attraverso una estrusione dei fondi genericamente destinati alle disabilità, con una serie di interventi specifici. E’ un pò come dire che finalmente qualcuno ha deciso di puntare socialmente su una specifica disabilità che della socialità necessita per evolvere in un modo migliore. E’ quindi la prima volta che l’Autismo viene slegato da una visione tipicamente sanitaria, assistenziale, di cura o (nel migliore dei casi) di ricerca cui viene in genere destinato il Fondo Autismo del Ministero della Salute.

Diventare start-up a vocazione sociale

L’art. 12-quinquies del DL 146/2021, convertito poi in Legge 215/2021 prevede che le aziende costituite da meno di 5 anni (le start up) che assumono come dipendenti o collaboratori Persone con Autismo per un periodo di almeno 1 anno, sono qualificate come start-up a vocazione sociale, con le agevolazioni già previste per le start up dalla legge 221/2012.

Incentivo triennale del 70% per le assunzioni a tempo indeterminato

Ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La retribuzione in esenzione d’imposta per il lavoratore*

La retribuzione percepita dal lavoratore con Autismo assunto dalla start-up, obbligatoriamente in linea almeno ai minimi contrattuali previsti da CCNL di riferimento, è per questi non imponibile dal punto di vista IRPEF, nè contributivo. Nel corso della durata del contratto, l’erogazione dell’assegno o della pensione di invalidità è ovviamente sospesa, per riprendere al termine del contratto, ordinariamente.

Esenzione totale da IRES e IRAP per l’azienda che assume, per 5 anni*

Gli utili di esercizio derivanti dall’attività di impresa della start-up a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività.

* questi interventi sono vincolati, al momento, al rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

I Fondi disponibili, previsti a regime, per la partecipazione degli Autismi al lavoro

I Fondi per questi interventi, già previsti dalla Legge di conversione del DL 146/2021, sono pari a:

  • € 5,22mln per il 2022,
  • € 6,69mln per il 2023,
  • € 8,37mln per il 2024,
  • € 8,42mln per il 2025,
  • € 10,85mln per il 2026
  • € 11,95mln per il 2027,
  • € 14,06mln per il 2028
  • e 14,16mln per il 2029,
  • € 14,30mln per il 2029,
  • € 14,33mln per il 2031 e tutti gli anni successivi,

sintomo che questa è una norma per mandare a regime un sistema di supporto alla qualità della Vita delle Persone con Autismo in “età attiva”.

Alcuni sistemi locali del lavoro si sono già attivati per supportare le aziende

Afol Milano, azienda consortile partecipata dalla Città Metropolitana di Milano e da altri 71 Comuni, ha già avviato una serie di cicli formativi per le azioni per l’identificazione degli strumenti di facilitazione nei percorsi di inserimento nel mercato del lavoro.